|
Presentazione |
Sono da tempo percepibili in Italia un’accresciuta sensibilità della società civile e una rinnovata volontà politica nei confronti delle tematiche dei diritti umani. Esse non escludono tuttavia il permanere di vaste zone d’ombra in cui lo Stato può di fatto operare libero da controlli efficaci, mentre l’opinione pubblica, sottoposta a ondate d’informazione fortemente emotiva, rimane sprovvista di strumenti permanenti di riflessione e di intervento. Inutile aggiungere che gli avvenimenti che caratterizzano l’attuale congiuntura sia italiana che internazionale rendono la situazione ancora più preoccupante.
Nel tentativo di evitare il perpetuarsi di questa situazione, sia pure in mezzo a un proliferare di iniziative politiche lodevoli ma settoriali e spesso inefficaci, da più parti è venuta maturando la convinzione che occorra prevedere una istituzione nazionale con funzioni di coordinamento, controllo e impulso legislativo della complessa materia dei diritti umani e con competenza a livello sia di politica interna che di politica estera, poiché lo Stato italiano, come ogni altro Stato, può rendersi responsabile di violazioni dei diritti umani sia all’interno del proprio territorio che all’estero, sia nei confronti di chi possiede la cittadinanza italiana che di chi non la possiede.
La creazione di una istituzione di questo tipo è d’altronde prevista dalla risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20/12/1993, che invita gli Stati membri a dotarsi di istituzioni nazionali per la tutela dei diritti umani, aventi caratteristiche di efficacia e indipendenza.
Un gruppo di persone, esperte nel campo dei diritti umani, ha cominciato a ragionare sull’argomento. A una prima riflessione, è apparso necessario arrivare alla creazione di una istituzione che: 1) diffonda la conoscenza della materia sia in termini generali che in relazione a specifiche violazioni; 2) costituisca un punto di incontro e di dibattito nella materia, tra società civile, forze politiche e rappresentanti dell’Amministrazione dello Stato; 3) avvii approfondimenti e indagini in proprio e sia dotata di capacità di proposizione legislativa; 4) svolga un'azione di monitoraggio, coordinamento e stimolo sull’operato dell’esecutivo; 5) studi la situazione sotto il profilo dei diritti umani nei paesi con i quali l’Italia ha relazioni diplomatiche e formuli proposte su possibili misure di politica estera.
E’ apparso altresì necessario che l’istituzione ipotizzata presenti alcune irrinunciabili caratteristiche: a) indipendenza e rappresentatività dei suoi membri; b) esaustività delle sue competenze, tenuto conto del carattere evolutivo che qualifica la materia dei diritti umani; c) efficacia (o, per essere più chiari, esigenza che l’Amministrazione dello Stato, se interpellata, sia tenuta a reagire in maniera esauriente alla richiesta di informazioni da parte dell’istituzione); d) capacità di infliggere sanzioni nel caso di inerzia o di rifiuto di fronte alle proprie richieste.
L’istituzione dovrebbe, inoltre, interagire con i Ministeri aventi competenza su materie che presentano risvolti nel campo dei diritti umani (Sanità, Giustizia, Ambiente, Interni, Difesa, Esteri, ecc.), per esempio, tramite l’attribuzione di una specifica delega a Sottosegretari e/o a uffici appositi(1).
Si tratterebbe, in sostanza, di una “authority” dotata di competenze non settoriali nella complessa materia e pensata in modo da garantirne i due requisiti qualificanti di indipendenza e di efficacia.
E’ stata questa la cornice di riferimento per prime iniziative legislative presentate in Parlamento nella scorsa Legislatura. La sua fine ha comportato la loro decadenza. Nell’ottobre del 2001 l'iniziativa è stata ripresa e rilanciata da un gruppo di associazioni di base, che si è via via allargato, fino alla costituzione di un comitato promotore per la creazione di una istituzione nazionale in materia di diritti umani, aperto alle associazioni della società civile che si occupano a vario titolo di diritti umani e che, indipendentemente dall’orientamento politico, si dimostrino interessate ottenerne al più presto l’approvazione parlamentare.
All’interno del comitato promotore operano tre gruppi di lavoro con i seguenti compiti: il primo, composto di giuristi, per la formulazione di un nuovo progetto di legge che tenga conto della riflessione e delle linee indicate dal comitato; il secondo, per la promozione e la diffusione della cultura dei diritti umani, a partire dalla organizzazione di un convegno per la presentazione al pubblico del progetto di legge; il terzo, infine, per avviare una raccolta in rete della documentazione delle associazioni e in seguito per realizzare un osservatorio che raccolga e renda comunque disponibili, in rete, materiali, esperienze, istanze.
Nessuna istituzione, per quanto efficace, può certo sostituire il vero e proprio impegno politico da parte dei vari organi dello Stato, ma siamo convinti che una istituzione nazionale, efficace e indipendente, possa dare un contributo decisivo alla promozione e alla tutela dei diritti umani nel nostro paese, dando così attuazione alla risoluzione dell’Assemblea delle Nazioni Unite sopra citata.
E’ per questo importante che un numero quanto più vasto possibile di associazioni, centri di ricerca, categorie professionali, università, ecc. possa aderire al Comitato e sostenere gli interventi diretti a ottenere l’approvazione della proposta di legge.
(1)A livello di esecutivo, esistono attualmente due strutture in materia di diritti umani: la Commissione per i Diritti Umani presso la Presidenza del Consiglio e il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, presso il Ministero degli Affari Esteri. L’attività della prima si limita all’informazione su violazioni dei diritti umani che avvengono all’estero e a compiti di “rappresentanza”, come la partecipazione a convegni, conferenze e seminari, dichiarazioni della stampa, invio di appelli a governi esteri, ecc. L’attività della seconda si occupa prevalentemente di difesa d’ufficio dell’operato del Governo italiano, in risposta ai rilievi manifestati dal sistema ONU sull’effettiva attuazione delle convenzioni ratificate e\o su specifiche segnalazioni di casi di violazioni dei Diritti Umani avvenute in Italia. Anche se da ultimo rafforzato, difficilmente esso potrà superare i limiti strutturali derivatigli da un’autorevolezza nei fatti non riconosciuta dagli altri Ministeri che, specie per quanto riguarda gli obblighi inerenti l’attuazione delle Convenzioni, mostrano una sistematica resistenza alla collaborazione nelle materie di propria competenza; si pensi agli ostacoli frapposti dalla Difesa ad adeguare il codice penale militare alle Convenzioni di Ginevra, dalla Pubblica Istruzione ad inserire l’insegnamento dei diritti umani nei programmi scolastici, come previsto dalla Convenzione per la tutela del fanciullo, o dalla Giustizia a inserire nel Codice Penale il reato di tortura e trattamenti disumani e degradanti. Inutile dire che né la Commissione né il Comitato sono paragonabili alla istituzione nazionale ipotizzata nel testo. Entrambi hanno competenze settoriali e agiscono all’interno dell’Amministrazione dello Stato; né l’una né l’altro possono di fatto definirsi efficaci quanto a capacità d’incidenza.
| home | atto costitutivo | gli organismi direttivi | i nostri links |